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Guida
Autocertificazione
Il
7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
I
certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in
carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma
sono:
-
data
e luogo di nascita
-
residenza
-
cittadinanza
-
godimento
dei diritti civili e politici
-
stato
di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
-
stato
di famiglia
-
esistenza
in vita
-
nascita
del figlio
-
decesso
del coniuge, dell'ascendente o discendente
-
iscrizione
in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
-
appartenenza
a ordini professionali
-
titolo
di studio, esami sostenuti
-
qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica
-
situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
-
assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto
-
possesso
e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
-
stato
di disoccupazione
-
qualità
di pensionato e categoria di pensione
-
qualità
di studente
-
qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili
-
iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
-
tutte
le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato
di servizio
-
non
aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
-
di
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
-
qualità
di vivenza a carico
-
tutti
i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile
-
di
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.
Non
devono pertanto essere più richiesti i suindicati certificati dagli
organi della pubblica amministrazione nonché dai gestori di
pubblici servizi, e dai privati che vi consentono.
Fatte
salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualità
personali o fatti, non compresi nel precedente elenco, sono
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L'autenticazione
della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, s'intende soddisfatta, attraverso
la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, o mediante la
procedura semplificata, con invio delle medesime, unitamente alla
fotocopia non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore.
E'
necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del
notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a
ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal
Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono
presentati agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori
di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di
benefici economici.
La
mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione
dei doveri d'ufficio.
Non
sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati
documenti:
-
certificati
medici, sanitari, veterinari
-
certificati
di origine e conformità alle norme comunitarie
-
brevetti
e marchi
La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante
rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità
personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
Tale
dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di una
pubblicazione, un titolo di studio o di servizio, un documento
fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato, un atto o
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
è conforme all'originale.
Sono
acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile e i
certificati anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio.
Sono
sempre acquisiti d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche e dai
gestori di pubblici servizi i certificati relativi a stati, qualità
o fatti personali che possono essere autocertificati mediante una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero previa
indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.
Le
amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali
previste.
La
dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute,
è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione
dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua
assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico
ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Tale
procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni
fiscali.
L'autocertificazione
è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai
cittadini extracomunitari è ammessa nei confronti di coloro che
sono autorizzati a soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono
essere utilizzate limitatamente agli stati, alle qualità personali
e ai fatti attestabili o certificabili da soggetti pubblici.
I
certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per
l'intero anno scolastico.
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